Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 2913 del 2005

ECLI:IT:TARLE:2005:2913SENT

Massima

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L'impianto di distribuzione di carburanti può essere legittimamente revocato dalla pubblica amministrazione quando la sua collocazione provoca un intralcio al traffico stradale, in violazione della normativa di settore, anche in assenza di una preventiva comunicazione di avvio del procedimento, qualora risulti evidente che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che la pubblica amministrazione può legittimamente revocare la concessione per l'installazione di un impianto di distribuzione di carburanti quando la sua ubicazione determina un intralcio alla circolazione stradale, in contrasto con le disposizioni normative in materia. Ciò anche in assenza di una preventiva comunicazione di avvio del procedimento, qualora sia palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato. La motivazione si basa sul fatto che l'impianto in questione era collocato direttamente sulla carreggiata stradale, occupando circa la metà della sede viaria, come dimostrato dalla documentazione fotografica prodotta dall'amministrazione. Pertanto, la revoca risultava giustificata dall'incompatibilità della localizzazione dell'impianto con le prescrizioni normative in materia di viabilità, a prescindere dalla mancata comunicazione di avvio del procedimento, in quanto il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. La massima sintetizza in modo chiaro, astratto e conciso il principio di diritto affermato dalla sentenza, utilizzando un linguaggio tecnico-giuridico appropriato e senza riferimenti al caso specifico.

Sentenza completa

(omissis)
per l'annullamento
della deliberazione del C.C. di Miggiano n. 44 in data 10/11/2003, avente ad oggetto "Legge regionale n. 32/98 - Individuazione impianti di distribuzione carburanti in condizioni di incompatibilità in rapporto al territorio - Individuazione nuove aree per il posizionamento degli impianti" e del conseguente atto in data 28/11/2003, con cui il Comune diffidava la società ricorrente a richiedere il trasferimento dell'impianto ed a provvedere al suo materiale riposizionamento;
di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale;
B) sui motivi aggiunti al predetto ricorso, notificati in data 19 e 20/4/2005 e depositati in data 3/5/2005, proposti da Av. S.a.s., rappresentata e difesa come sopra
(omissis)
per l'annullamento, previa sospensiva,
della nota prot. n. 1669 in data 8/3/2005, avente ad oggetto "Revoca concessione suolo pubblico e/o titolo abilitativo ai sensi dell'art. 30 della L. R. n. 13/90&…

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