Tribunale Amministrativo Regionale Marche - Ancona sentenza n. 123 del 2015

ECLI:IT:TARMAR:2015:123SENT

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: L'obbligo di adottare le misure di messa in sicurezza e di bonifica di un sito inquinato, sia urgenti che definitive, incombe esclusivamente sul soggetto responsabile per aver causato, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di legge o determinato un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi. Ove non venga accertata la responsabilità sull'origine del fenomeno contestato, non è possibile imporre al soggetto incolpevole, individuato solo in quanto proprietario del bene, alcun obbligo di bonifica o di messa in sicurezza. A carico del proprietario dell'area inquinata non responsabile della contaminazione grava solo la facoltà di eseguire volontariamente gli interventi ambientali di recupero del sito, al fine di evitare l'espropriazione del terreno interessato gravato da onere reale, ferma restando la possibilità per l'autorità pubblica di rivalersi, nei limiti del valore del sito bonificato, sul proprietario incolpevole. L'autorità amministrativa, prima di imporre obblighi di bonifica a carico di soggetti privati, deve svolgere una adeguata istruttoria volta ad accertare le concrete responsabilità in relazione all'inquinamento, in base al principio di matrice comunitaria del "chi inquina paga", non essendo sufficiente l'individuazione dei soggetti solo in quanto titolari di un rapporto qualificato con l'immobile. Le prescrizioni imposte devono essere adeguatamente determinate e motivate, sia nella parte relativa alla dichiarazione di disponibilità a concorrere all'intervento in forma unitaria e consortile, sia nella parte che prevede la possibilità di presentare un proprio progetto, definendo preventivamente i criteri, i limiti e le modalità in base ai quali ciascun proprietario debba prendere parte alle operazioni di bonifica. Infine, gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza possono essere disposti solo in presenza di contaminazioni repentine al fine di contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, non essendo estensibili oltre i loro limiti naturali.

Sentenza completa

N. 00295/2006
REG.RIC.

N. 00123/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00295/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 295 del 2006, proposto da:
Tod'S S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso il medesimo in Ancona, Via Matteotti, 54;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, n.c.;
Ministero delle Attività Produttive, n.c.;
Ministero della Salute, n.c.;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione Generale per la Qualità della Vita - Divisione IX, n.c.;
Regione Marche, n.c.;
Conferenza dei Servizi per il Sito di Interesse Nazionale del Basso Bacino del Fiume Chienti presso il Ministero dell'Ambiente e dell…

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