Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1610 del 23 febbraio 1985

ECLI:IT:CASS:1985:1610CIV

Massima

Massima ufficiale
Il trasferimento delle azioni di una societa` cooperativa e` soggetto alla norma imperativa dell'art. 2523 cod. civ. , che ne prevede l'inefficacia verso la societa` medesima quando manchi l'autorizzazione degli amministratori, o comunque quando sia vietato dall'atto costitutivo (salvo in tale ipotesi il diritto di recesso del socio). Pertanto, in presenza di una clausola statutaria che sancisca la "invalidita`" di detto trasferimento, ed a prescindere da ogni questione sull'idoneita` di tale clausola ad interferire anche sulla operativita` del contratto "inter partes", deve essere in ogni caso esclusa l'opponibilita` alla societa` della cessione, con la conseguenza che quest'ultima conserva nei confronti del cedente i diritti inerenti al rapporto sociale, e che il cessionario, ovvero il suo fallimento, non possono avanzare nei confronti della societa` stessa pretese attinenti a quel rapporto.

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