Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 664 del 2022

ECLI:IT:TARMI:2022:664SENT

Massima

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La destinazione urbanistica di singole porzioni del territorio comunale costituisce una scelta altamente discrezionale del Comune, sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di illogicità manifesta o travisamento dei fatti. Il Comune gode di ampia discrezionalità nella pianificazione urbanistica, con la conseguenza che la posizione dei privati risulta recessiva rispetto alle determinazioni dell'Amministrazione, le quali non sono sindacabili dal giudice amministrativo salvo che non siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento dei fatti. La classificazione urbanistica di un'area come zona agricola può essere legittimamente motivata dalla presenza di vincoli sovraordinati, come quelli derivanti dal Piano di Assetto Idrogeologico o dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, senza che sia necessario dare conto di una modifica rispetto alla precedente destinazione urbanistica, né che sia configurabile un affidamento tutelabile del privato riguardo a ipotetiche modifiche dell'azzonamento. La scelta di mantenere la destinazione agricola di un'area, escludendo ulteriori interventi edificatori, si appalesa maggiormente protettiva in termini ambientali e non può costituire causa di illegittimità del Piano di Governo del Territorio. Le direttive conferite dalla Giunta Comunale ai progettisti durante la fase di redazione del piano urbanistico, volte a individuare modalità per recepire eventuali future pronunce giurisdizionali favorevoli al privato, non integrano una scelta urbanistica posta in essere da un organo incompetente né una violazione del principio di unicità della destinazione delle singole zone del territorio comunale, in quanto il Piano di Governo del Territorio è adottato e approvato dal Consiglio Comunale, organo competente all'esercizio del potere pianificatorio. Il rilascio di pregressi titoli edilizi per la realizzazione di manufatti di carattere produttivo non impedisce all'Amministrazione di rideterminare l'azzonamento in sede di adozione del successivo strumento urbanistico generale, con riferimento alla porzione non edificata, senza porre in dubbio i titoli preesistenti.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2176 del 2014, proposto dal Sig. Lu. Ma., rappresentato e difeso dall'avvocato Um. Gr., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, Via (...);

contro
Comune di (omissis) in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gi. Va., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Provincia di Lecco, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento
con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi
- della deliberazione consigliare n. 40 del 23 ottobre 2013, pubblicata sul BURL in data 14 maggio 2014, recante approvazione del nuovo PGT comunale ex LR Lombardia n. …

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