Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5330 del 6 maggio 1994

ECLI:IT:CASS:1994:5330PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di patteggiamento, quando il giudice, ritenendo ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, applichi, ai sensi dell`art. 448, comma primo cod. proc. pen., all`imputato la pena da quest`ultimo richiesta, e` sempre esperibile, da parte del pubblico ministero, ai sensi del comma secondo del citato articolo, l`impugnazione mediante appello, anche quando la pena applicata sia stata solo quella dell`ammenda, non essendo in tal caso operante il disposto di cui all`art. 593, comma terzo, cod. proc. pen., secondo cui sono inappellabili (e quindi soltanto ricorribili per cassazione) le sentenze di condanna alla sola pena dell`ammenda.

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