Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9722 del 3 marzo 2004

ECLI:IT:CASS:2004:9722PEN

Massima

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Il pubblico ufficiale che, indotto in inganno da una persona, redige un atto pubblico attestando falsamente la presenza e la dichiarazione di remissività di un soggetto assente, risponde del reato di falso ideologico per induzione di cui agli artt. 48 e 479 c.p. Ciò in quanto il pubblico ufficiale, pur non essendo l'autore diretto del falso, è stato indotto a redigere l'atto pubblico in modo difforme dalla realtà, traendo in inganno il giudice. La mancata opposizione di un soggetto all'ammissione di prove non può essere equiparata ad una dichiarazione di remissività, essendo quest'ultima una condotta attiva che richiede un'esplicita manifestazione di volontà. Inoltre, il fatto che l'atto sia stato redatto in parte dal pubblico ufficiale e in parte dal suo collaboratore non è di per sé sufficiente a dimostrare la veridicità della versione fornita, dovendosi valutare complessivamente le risultanze probatorie, tra cui le convergenti dichiarazioni di altri soggetti che escludono la presenza del soggetto all'udienza. Infine, l'assenza di un interesse specifico del pubblico ufficiale a redigere l'atto falso non esclude la configurabilità del reato, potendo sussistere altri motivi, come la convinzione di poter influenzare il giudice, che possono aver indotto la condotta fraudolenta.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Marrone Franco - Presidente
Calabrese Renato Luigi - Consigliere
Ferrua Giuliana - Consigliere
Panzani Luciano - Consigliere
Fumo Maurizio - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposta da:
1) Ad. Ru. n. il (...)
avverso Sentenza del (...)
Corte Appello di Firenze
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento
udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere
Panzani Luciano
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Loris D'Ambrosio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Uditi i difensori Avv.ti D'Ip. e Za.
Con sentenza 18 febbraio 2003 la Corte d'appello di Firenze in riforma della sentenza di proscioglimento ex art. 530, comma 2, c. p.p. del Tribunale di Lucca del 18.2.2002,…

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