Consiglio di Stato sentenza n. 6037 del 2004

ECLI:IT:CDS:2004:6037SENT

Massima

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Il diritto di uso civico su un bene immobile di proprietà di una comunità frazionale, una volta sospeso, non può costituire un requisito di partecipazione limitativo alla gara per la concessione in uso del bene stesso, in quanto tale limitazione contrasta con il principio di massimizzazione del profitto per la collettività proprietaria e di ampia partecipazione alla gara, al fine di assicurare la più conveniente utilizzazione del bene nell'interesse della comunità. Pertanto, la previsione nel bando di gara del requisito del possesso del diritto di uso civico in capo a tutti i partecipanti, anche se società di capitali, è illegittima, in quanto irragionevole e discriminatoria, precludendo ingiustificatamente la partecipazione di soggetti non titolari del diritto, pur potenzialmente in grado di offrire condizioni più vantaggiose per la collettività proprietaria. Una volta sospeso il diritto di uso civico, l'amministrazione comunale è tenuta a gestire il bene in modo da massimizzare il profitto per la comunità proprietaria, attraverso una procedura di gara aperta al maggior numero possibile di operatori economici idonei, senza limitazioni soggettive non strettamente necessarie.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso in appello n. 5912/2003, proposto dal sig. Fa. Te. rappresentato difeso dagli avv.ti Gi. Gi. e Lu. Ma. e domiciliato presso il secondo in Ro. Via Co. n. 5; CONTRO La società a r.l. Ca., in persona del legale rappresentante del tempore, sig. Lo. Pe., rappresentata difesa dall'avv. An. Co. e dall'avv. Gu. Fr. Ro. e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Ro. via Co., 5; e nei confronti del comune di Commezzadura, in persona del sindaco pro tempore non costituitosi in giudizio. per la riforma della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa sede di Trento, n. 194 del 23 maggio 2003, che ha accolto il ricorso della società Ca. avverso la deliberazione n. 41 del 12.8.2002 del Consiglio comunale di Commezzadura, con la quale tra l'altro: a) sono state determina…

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