Cassazione penale Sez. I sentenza n. 43534 del 26 ottobre 2023

ECLI:IT:CASS:2023:43534PEN

Massima

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Il giudice di legittimità, nell'esercizio del controllo di motivazione sulle misure cautelari personali, può rilevare esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento impugnato, senza poter procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. Il ricorso per cassazione che denunci l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l'assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. Il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione, essendo quest'ultimo riservato al giudice di merito. Pertanto, il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma deve limitarsi a verificare la coerenza e la logicità della motivazione, senza poter riesaminare il merito della decisione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONI Monica - Presidente

Dott. FIORDALISI Domenico - Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesco - Consigliere

Dott. CAPPUCCIO Daniele - Consigliere

Dott. MONACO M. Mari - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 16/03/2023 del TRIBUNALE di TORINO,
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. ((omissis)) per l'inammissibilita'.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Torino, Sezione per il riesame, con ordinanza del 16/3/2023, ha confermato l'ordinanza con la quale in data 14/2/2023 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Asti ha applicato la misura della…

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