Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6693 del 5 luglio 1985

ECLI:IT:CASS:1985:6693PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai fini della esclusione della punibilità dell'agente provocatore il quale, avendo saputo che si sta commettendo un reato, si è impegnato ad agire in modo che la polizia giunga a scoprirlo, qualora si tratti di un privato, il suo comportamento è giustificato dall'ordine legittimo dell'autorità solo nel caso in cui egli, adempiendo fedelmente all'ordine ricevuto per tutto il tempo in cui si protrae l'attività degli esecutori materiali, si adoperi in maniera da impedire il reato o farne cessare le conseguenze e da determinare l'arresto dei complici. Quando, invece, l'agente svolge una concreta attività, che ha determinante efficacia causale, nel senso che l'evento delittuoso è da considerarsi come una conseguenza diretta della sua condotta; oppure quando egli, dopo avere inizialmente cooperato con la polizia, informata del suo marginale intervento, ne tradisce la fiducia, sia prima che dopo la consumazione del reato e svolge un'attività agevolatrice degli esecutori materiali, la sua condotta non può essere discriminata ed egli è senz'altro punibile per la sua compartecipazione morale o materiale nel reato.

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.