Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2516 del 18 gennaio 1990
ECLI:IT:CASS:1990:2516PEN
Massima
Massima ufficiale
La revoca del provvedimento di cattura a norma dell'art. 260 cod. proc. pen. presuppone una sopravvenienza rispetto alla situazione posta a suo tempo a base del provvedimento, dato che, come si desume dal tenore letterale della disposizione, occorre che siano "venute meno" le "condizioni che lo legittimano"; ne consegue che con l'istanza di revoca e con l'appello contro il suo eventuale rigetto l'imputato non può limitarsi a contestare l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza pretendendo ogni volta una nuova motivazione al riguardo.
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