Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10602 del 13 marzo 2002

ECLI:IT:CASS:2002:10602PEN

Massima

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Il diritto di cronaca giornalistica, quale limite alla tutela della reputazione, è legittimamente esercitato solo quando l'informazione diffusa, pur critica o negativa, risulti veritiera e non ecceda manifestamente i limiti della continenza espressiva, essendo necessario un bilanciamento tra il diritto di cronaca e il diritto all'onore e alla reputazione della persona. Pertanto, il giornalista che attribuisca all'oggetto della propria informazione fatti non riscontrati negli atti di indagine, eccedendo i limiti della continenza espressiva, non può invocare l'esimente del diritto di cronaca e risponde del reato di diffamazione. Inoltre, la responsabilità del direttore di una testata giornalistica per il reato di concorso in diffamazione non può essere affermata in modo apodittico sulla sola base dell'anonimato dell'autore materiale dell'articolo, ma deve essere desunta da un complesso di circostanze esteriorizzate nella pubblicazione, come il contenuto della comunicazione, la sua correlazione con il contesto sociale, la forma espositiva, l'evidenza e la collocazione nello stampato, che siano espressione del meditato consenso e della consapevole adesione del direttore all'oggetto della comunicazione. Infine, la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 della legge n. 47/1948 per il reato di diffamazione a mezzo stampa non è applicabile alla diffamazione commessa attraverso il mezzo radiotelevisivo.

Sentenza completa

VICENDA PROCESSUALE
A. T., S. S., B. P., L. G., A. F., F. R., D. N. W. venivano tratti a giudizio dinnanzi al Tribunale di Roma per rispondere:
A) A. T. di diffamazione aggravata perché in un articolo a sua firma dal titolo "Vendevano calce e lavoro nero", pubblicato sul quotidiano Il Messaggero del 6.10.93, offendeva la reputazione di M. R., M. E., V. A., G. R., B. M. e della Edil Centro 86 s.r.l., anche con l'attribuzione di fatti determinati; in particolare, con riferimento ad un operazione del Commissariato Prenestino, conclusasi con l'arresto dei predetti per violazione dell'art. 12 l. 86/43, affermava che tali soggetti, dietro lo schermo della società di cui sopra (nella quale erano in vario modo interessati) svolgevano attività di sfruttamento della manodopera straniera clandestina, sotto la forma di vera e propria associazione per delinquere, con modalità particolarmente esecrabili.
B) S. S. di diffamazione aggravata perché con un articolo …

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