Cassazione penale Sez. V sentenza n. 44953 del 16 novembre 2012

ECLI:IT:CASS:2012:44953PEN

Massima

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La competenza territoriale per i reati di diffamazione a mezzo stampa è determinata in base al luogo di prima diffusione dello stampato, di regola coincidente con quello ove avviene la stampa, in quanto si presume che, una volta uscito lo stampato dalla tipografia, si verifichi l'immediata possibilità che esso venga letto da terzi e quindi la sua diffusione, intesa in senso potenziale. Tale regola vale anche quando si tratti di un quotidiano a diffusione nazionale, ma corredato di edizioni locali non stampate nello stesso luogo di quella principale; in tal caso, occorre far riferimento al luogo di stampa dell'edizione per mezzo della quale si è realizzato il reato. L'esenzione prevista dall'art. 68 Cost. per le opinioni espresse dai parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni ha natura processuale e non riguarda il tenore dell'opinione, ma è ispirata alla necessità di sottrarre le determinazioni dei parlamentari al condizionamento implicato dal processo per l'offesa arrecata al diritto dei singoli. Pertanto, il parlamentare che non risulti aver espresso opinione nell'esercizio immediatamente riconoscibile della sua funzione, può essere convenuto o imputato. Il corretto esercizio del diritto di cronaca giornalistica comporta il rispetto di alcuni parametri, quali la verità della notizia, la rilevanza sociale della stessa e la continenza espressiva. La scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca è configurabile quando, pur non essendo oggettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto l'onere di esaminare, controllare e verificare la notizia, in modo da superare ogni dubbio. Il diritto di critica, pur essendo connotato da limiti più labili, non può mai giungere all'espressione di giudizi e valutazioni sulla base di fatti non veri, in quanto il limite immanente all'esercizio di tale diritto è il rispetto della dignità altrui. Nell'ipotesi di diffamazione a mezzo stampa, l'erronea convinzione circa la rispondenza al vero del fatto riferito non può mai comportare l'applicazione della esimente del diritto di cronaca (sotto il profilo putativo) quando l'autore dello scritto diffamante o il direttore della pubblicazione non abbiano proceduto a verifica, compulsando la fonte originaria. In tema di diffamazione con il mezzo della stampa, la persona offesa può richiedere anche al direttore del giornale, ritenuto responsabile del delitto di omesso controllo ai sensi dell'art. 57 c.p., la riparazione pecuniaria di cui all'art. 12 della L. n. 47 del 1948, in quanto a detta riparazione è tenuto chiunque abbia contribuito a cagionare l'evento tipico del reato, sia in concorso, sia per aver omesso di impedire l'evento.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRASSI Aldo - Presidente

Dott. BEVERE Antonio - Consigliere

Dott. ZAZA Carlo - Consigliere

Dott. SABEONE G. - rel. Consigliere

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 5124/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 24/05/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/09/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ((omissis)) che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo il rea…

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