Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 20989 del 26 luglio 2024

ECLI:IT:CASS:2024:20989CIV

Massima

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La responsabilità civile dello Stato per l'attività giurisdizionale dei magistrati è un istituto di carattere eccezionale, che trova applicazione solo in presenza di errori inescusabili commessi nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, tali da integrare una grave violazione di legge o di doveri d'ufficio. Tale responsabilità non può essere affermata in via automatica, ma richiede una rigorosa valutazione della condotta del magistrato, alla luce dei principi di indipendenza e imparzialità che informano l'esercizio della funzione giurisdizionale. Il giudice chiamato a pronunciarsi sulla domanda di risarcimento dei danni deve, pertanto, accertare con particolare rigore la sussistenza di un errore inescusabile, valutando attentamente le circostanze del caso concreto, le difficoltà interpretative della normativa applicabile, il grado di complessità della fattispecie e il margine di discrezionalità riconosciuto al magistrato nell'esercizio dei suoi poteri. Solo in presenza di un errore macroscopico, palesemente contrario a norme giuridiche chiare e consolidate, ovvero di una condotta del tutto arbitraria e irragionevole, può ritenersi integrata la responsabilità civile dello Stato per l'attività giurisdizionale. Diversamente, il principio di indipendenza della magistratura e l'esigenza di tutelare l'autonomia decisionale del giudice impongono di escludere la responsabilità dello Stato, anche laddove la decisione giudiziaria si riveli successivamente erronea o ingiusta, purché essa risulti comunque frutto di un'attività interpretativa e applicativa della legge non manifestamente irragionevole o arbitraria.

Sentenza completa


REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dai Signori Magistrati:
((omissis)) FRASCA ((omissis)) CIRILLO Consigliere Rel.
Roberto SIMONE ((omissis)) ROSSETTI ((omissis)) MOSCARINI Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 4161/2023 R.G. proposto da:
RESCIGNO CARMELA, rappresentata e difesa dall’avvocato DELLA
VOLPE GIORGIO (DLLGRG67L29H703S), elettivamente domiciliata
presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-ricorrente-
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
-intimata-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n.
5171/2022 depositata il 07/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024
dal Consigliere FRANC…

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