Cassazione penale Sez. V sentenza n. 12173 del 28 marzo 2002

ECLI:IT:CASS:2002:12173PEN

Massima

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Il falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale nell'attestazione di risultanze di ricerche anagrafiche, in relata di notifica, integra il reato di cui all'art. 479 c.p. anche in assenza di errore scusabile dovuto a sovraccarico lavorativo, essendo sufficiente la consapevolezza della divergenza tra il contenuto dell'attestazione e la realtà dei fatti, desumibile da elementi oggettivi quali l'esattezza dell'indirizzo indicato, la facile individuabilità del destinatario e la conoscenza dei vicini di casa, i quali escludono ragionevolmente ogni possibilità di confusione o travisamento involontario. Il dolo del reato di falsa attestazione si configura, pertanto, quando il pubblico ufficiale, pur essendo a conoscenza della reale situazione, attesta consapevolmente il falso, senza che possano rilevare eventuali fattori di stress o sovraccarico lavorativo, i quali non sono idonei a determinare un deterioramento così grave delle facoltà intellettive da comportare un travisamento involontario dei dati reali. La nullità relativa derivante dall'inosservanza del termine a comparire nel giudizio di appello, prevista dall'art. 601, comma 3, c.p.p., deve essere eccepita entro il termine fissato per le questioni preliminari, altrimenti è sanata ai sensi dell'art. 183, lett. a), c.p.p.

Sentenza completa

FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza della corte d'appello di Napoli in data 30.3.2001 condannava G. V. alla pena di mesi 8 di reclusione per il reato p. e p. dall'art. 479 c.p. (falsa attestazione, in relata di notifica, sulle risultanze di ricerche anche anagrafiche circa la persona cui l'atto andava consegnato).
Riteneva al corte di merito provato anche il dolo sulla base dell'evidenza dei dati reali contrastanti con il contenuto dell'attestazione.
Il ricorrente allegava i seguenti motivi.
1) Inosservanza artt. 601 co. 3 e 429 co. 3 e 4 c.p.p., in relazione all'insufficienza del termine a comparire e conseguente nullità insanabile del giudizio di secondo grado con relativa sentenza.
2) Mancanza/illogicità manifesta di motivazione quanto alla sussistenza del dolo.
3) Inosservanza art. 479 c.p., quanto all'ipotizzabilità di un reato di falsità ideologica colposa.
Chiedeva l'annullamento dell'impugnata sentenza.…

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