Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1005 del 30 aprile 1994

ECLI:IT:CASS:1994:1005PEN

Massima

Massima ufficiale
L`art. 274 comma primo cod. pen. mil. di pace, che riferisce la competenza al luogo in cui ha sede il corpo al quale il militare apparteneva o avrebbe dovuto presentarsi, costituisce puntuale e specifica applicazione del principio generale, espresso dall`art. 8, comma terzo, cod. proc. pen., secondo il quale la competenza per il reato permanente appartiene al giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione dell`illecito. Ne consegue che e` da escludere lo spostamento di competenza per effetto del trasferimento del militare alla forza assente intervenuto allorche` era gia` in atto la condotta costitutiva del delitto di diserzione.    da vedere:  conforme: Sen 31/03/1992 993 sez 1 Pen

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