Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 30704 del 26 luglio 2024

ECLI:IT:CASS:2024:30704PEN

Massima

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Il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) si configura anche quando le condotte vessatorie nei confronti del coniuge, sorte in ambito domestico, proseguano dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta "persona della famiglia" fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza. Tuttavia, il divieto di interpretazione analogica in malam partem delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di "famiglia" e "convivenza" di cui all'art. 572 c.p. in senso restrittivo, come comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa. Pertanto, è configurabile l'ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all'art. 612-bis, comma 2, c.p., e non il reato di maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dall'imputato dopo la cessazione della convivenza more uxorio con la persona offesa. Ai fini della sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia, l'estensione dell'arco temporale entro il quale si manifestano le condotte maltrattanti è un dato tendenzialmente neutro, fermo restando che, se la convivenza si è protratta per un periodo limitato, è necessario che le condotte vessatorie siano state poste in essere in maniera continuativa o con cadenza ravvicinata. Infine, la valutazione della credibilità della persona offesa rientra nella competenza esclusiva del giudice di merito, senza che la mera prospettazione di una diversa lettura degli elementi di fatto possa integrare vizio di legittimità.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta da

Dott. COSTANZO Angelo - Presidente

Dott. RICCIARELLI Massimo - Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro - Consigliere

Dott. D'ARCANGELO Fabrizio - Relatore

Dott. DI GIOVINE Ombretta - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Mo.Gi., nato a S il (omissis)
avverso la sentenza emessa il 18.10.2023 dalla Corte di appello di Messina
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere ((omissis));
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ((omissis)), che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Mo.Gi. è stato rinviato a giudizio per rispondere del delitto di cui all'art. 572 cod. pen., commesso ai danni della moglie, in C (M) dal 16 giugno 2015…

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