Cassazione penale Sez. V ordinanza n. 14046 del 14 aprile 2021

ECLI:IT:CASS:2021:14046PEN

Massima

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Il patteggiamento è un istituto processuale che consente all'imputato di definire il procedimento penale mediante l'applicazione di una pena concordata con il pubblico ministero. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., introdotto dalla L. n. 103/2017, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena. Non rientrano tra i motivi di ricorso consentiti l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e la mancanza di motivazione in ordine all'entità della pena applicata. Pertanto, il ricorso proposto per tali motivi è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., senza necessità di formalità di procedura, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Il patteggiamento, quale strumento di deflazione processuale, è caratterizzato da una limitazione dei motivi di impugnazione, al fine di garantire la certezza e la celerità della definizione del procedimento penale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo - Presidente

Dott. DE GREGORIO Eduardo - Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere

Dott. BELMONTE ((omissis)) - Consigliere

Dott. ROMANO Michel - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/11/2020 del Tribunale di Torino;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ((omissis)).
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Torino ha applicato a (OMISSIS), ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., con il consenso dell'imputato e del Pubblico ministero, la pena di giustizia per il delitto di tentato furto ag…

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