Cassazione penale Sez. V sentenza n. 29881 del 20 agosto 2002

ECLI:IT:CASS:2002:29881PEN

Massima

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Il diritto di cronaca giornalistica, pur comportando la possibilità di offendere la reputazione altrui, è legittimamente esercitabile quando l'informazione, pur critica, sia veritiera, pertinente e non ecceda il limite della continenza. Pertanto, la pubblicazione di dichiarazioni di terzi, anche se ritenute lesive dell'onore e della reputazione di un esercizio commerciale, non integra il reato di diffamazione ove il giornalista abbia correttamente esercitato il proprio diritto di cronaca, senza eccedere nella divulgazione di fatti e circostanze non strettamente necessari all'informazione. Il danno morale, pur essendo risarcibile anche in sede penale, deve essere adeguatamente provato dalla parte civile, non potendo essere liquidato in via equitativa dal giudice in assenza di idonea dimostrazione.

Sentenza completa

Si procede nei confronti del giornalista B. R. per aver pubblicato sul "Tirreno" del 21.04.96, nella pagina di cronaca locale, un articolo in cui si riportavano alcune dichiarazioni di T. A., anch'essa sottoposta a procedimento penale, ritenute diffamatorie nei confronti di B. S., titolare dell'esercizio "Ottica R." costituitosi parte civile.
La T. aveva raccontato che sua madre si era recata nel negozio "Ottica R." per far riparare la stanghetta di un paio di occhiali e che in quel negozio avevano "sbagliato la montatura degli occhiali, le lenti erano state tagliate ed era sparito l'effetto bifocale". Secondo il B., querelante, l'articolo aveva offeso l'onore e la reputazione dell'"Ottica R.".
Il Tribunale di Livorno ha assolto i prevenuti con la formula "il fatto non costituisce reato" e la Corte d'Appello di Firenze ha confermato tale decisione. I due giudici di merito hanno rite…

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