Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4626 del 18 luglio 1986

ECLI:IT:CASS:1986:4626CIV

Massima

Massima ufficiale
La sentenza del tribunale fallimentare sulla domanda di insinuazione tardiva di un credito, resa a norma dell'art. 101 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, va inclusa fra le pronunce sulle opposizioni allo stato passivo, di cui al precedente art. 99. pertanto, ove si tratti di crediti di lavoro o di assistenza e previdenza obbligatorie, la sopravvenuta declaratoria d'incostituzionalità dell'ultimo comma del citato art. 99, nella parte in cui sanciva l'inappellabilità di quelle pronunce ove riguardanti gli indicati crediti (sentenza della corte costituzionale n. 69 del 2 aprile 1982), comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione direttamente proposto contro la suddetta sentenza del tribunale, mentre resta in proposito irrilevante sia l'eventuale contemporanea pendenza di appello contro la sentenza medesima, sia la circostanza che il ricorso sia anteriore all'indicata dichiarazione d'illegittimità costituzionale, operando essa anche per gli atti processuali pregressi, la cui validità ed efficacia sia ancora sindacabile.

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