Cassazione penale Sez. V sentenza n. 50 del 8 gennaio 1987

ECLI:IT:CASS:1987:50PEN

Massima

Massima ufficiale
Il correntista, il quale, dopo il deposito a suo favore di un assegno bancario, intenda emettere assegni, deve previamente accertarsi del "buon fine" del medesimo; per cui, qualora non lo faccia, incorre in colpa non lieve, con conseguente inconfigurabilità dell'esimente dell'errore scusabile e, quindi, se gli assegni emessi risultino a vuoto, in responsabilità penale. Infatti, il delitto di emissione di assegni a vuoto è punibile sia a titolo di dolo che a titolo di colpa.

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