Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2213 del 9 aprile 1982

ECLI:IT:CASS:1982:2213CIV

Massima

Massima ufficiale
Poiché a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 aprile 1981 n.. 154 (nuove norme in tema di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale e comunale), applicabile anche ai giudizi in corso, perché si verifichi la causa di incompatibilità prevista dall'art.. 3 n.. 4 della citata legge è necessario che il candidato eletto abbia la qualità di parte in un procedimento civile o amministrativo nei confronti della regione, della provincia o del comune, è eleggibile alla carica di consigliere comunale il candidato che, al momento della consultazione elettorale e della proclamazione degli eletti, aveva notificato al comune l'atto di rinunzia ai ricorsi proposti al tribunale amministrativo regionale per l'annullamento dei provvedimenti amministrativi emessi dal sindaco, in quanto, ai sensi dell'art.. 46 R.D. 17 agosto 1907 n.. 642, applicabile anche nei giudizi innanzi ai T.A.R. in virtù del rinvio contenuto nell'art.. 19 della legge 6 dicembre 1971 n.. 1034, la rinunzia al ricorso è operativa anche senza l'accettazione della controparte e si perfeziona con la semplice notificazione a quest'ultima.

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