Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3738 del 20 aprile 1985

ECLI:IT:CASS:1985:3738PEN

Massima

Massima ufficiale
La rilevanza e la veridicità degli elementi di prova forniti dall'imputato rappresenta la condizione imprescindibile per la applicazione dell'attenuante di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982 n. 304. Per la concessione dell'attenuante di cui al secondo comma dell'art. 3 della citata legge 304/1982 è invece richiesta l'eccezionalità del comportamento dell'imputato, è cioè necessario che tale comportamento non solo conduca a risultati altamente positivi per il perseguimento delle finalità della legge, promulgata per eliminare i movimenti terroristici ed eversivi, ma sia, sotto il profilo soggettivo, immune da considerazioni di ordine utilitaristico per cui esso va valutato anche con riferimento alla tempestività della dissociazione e delle informazioni fornite.

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