Cassazione penale Sez. VI ordinanza n. 35362 del 15 settembre 2008

ECLI:IT:CASS:2008:35362PEN

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è inammissibile quando non vi siano elementi per ritenere che la decisione impugnata sia stata fuorviata da un errore di fatto, determinato da una svista o da un equivoco, che abbia comportato uno sviamento della volontà del giudice, di oggettiva ed immediata rilevabilità. Infatti, l'ipotesi prospettata dal ricorrente di errata valutazione o di non corretto apprezzamento degli atti processuali integra un mero errore di giudizio, non emendabile con lo strumento del ricorso straordinario. Inoltre, la sentenza impugnata ha comunque contenuto valutativo anche in ordine alla prescrizione del reato, che risulta implicitamente esclusa in quanto incompatibile con la struttura e l'impianto della motivazione che compendia la ratio decidendi, potendosi ad esempio essere tenuto conto della sospensione del corso della prescrizione in conseguenza di rinvii del processo su istanza dell'imputato o del suo difensore, circostanza non dedotta in ricorso. Pertanto, il ricorso, in quanto manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 625-bis, comma 4, prima parte, c.p.p., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma equa.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente

Dott. OLIVA Bruno - Consigliere

Dott. MANNINO Saverio - Consigliere

Dott. MILO Nicola - Consigliere

Dott. COLLA Giorgio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) LA. AG. , N. IL (OMESSO);

avverso SENTENZA del 04/10/2007 SECONDA SEZ. CORTE CASSAZIONE di ROMA;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO NICOLA.

OSSERVA

Vista la sentenza 4/10/2007 di questa Suprema Corte, che rigettava il ricorso di La. Ag. avverso la sentenza 28/11/2005 della Corte d'Appello di Bari, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di ricettazione, accertato in data (OMESSO);

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