Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 3942 del 17 giugno 1981

ECLI:IT:CASS:1981:3942CIV

Massima

Massima ufficiale
Il principio, in forza del quale la sentenza di merito, che sia stata pronunciata dopo la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, e per effetto dell'illegittima inosservanza da parte del giudice dell'obbligo di sospendere il processo a norma dell'art 367 primo comma cod proc civ, non impedisce alle sezioni unite della suprema corte di statuire sulla giurisdizione (salva la preclusione derivante dal passaggio in giudicato della sentenza medesima, ovvero dall'estinzione del processo di merito), non trova applicazione nel diverso caso in cui detta mancata sospensione sia imputabile alla parte, per non aver provveduto al deposito di copia del ricorso presso la cancelleria del giudice a quo, perché in siffatta ipotesi, la pronuncia nel merito è stata ritualmente emessa, e, quindi, osta a che il regolamento possa esplicare quell'efficacia preventiva che ne costituisce connotato tipico (art 41 primo comma cod proc civ), determinando l'inammissibilità del regolamento stesso.

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