Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 11779 del 2016

ECLI:IT:TARLAZ:2016:11779SENT

Massima

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Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che il venir meno dell'interesse della parte ricorrente, successivamente alla proposizione del ricorso, determina l'improcedibilità dello stesso, in quanto il processo amministrativo è retto dal principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Pertanto, una volta venuto meno l'interesse della parte ricorrente, il giudice non può più pronunciarsi nel merito della controversia, ma deve limitarsi a dichiarare l'improcedibilità del ricorso. Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui il venir meno dell'interesse sia dovuto a fatti o circostanze sopravvenuti rispetto alla proposizione del ricorso, come nel caso di specie in cui la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del merito del proposto mezzo. Il giudice amministrativo, in tali ipotesi, non può entrare nel merito della controversia, ma deve limitarsi a prendere atto del venir meno dell'interesse della parte ricorrente e a dichiarare l'improcedibilità del ricorso. Ciò in quanto il processo amministrativo è retto dal principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per cui il giudice non può andare oltre le richieste formulate dalla parte ricorrente. La declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente non comporta alcuna pronuncia nel merito della controversia, ma si limita a prendere atto del venir meno dell'interesse che aveva dato origine al ricorso. In tali ipotesi, il giudice non può entrare nel merito della questione, ma deve limitarsi a dichiarare l'improcedibilità del ricorso, in applicazione del principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato che regola il processo amministrativo.

Sentenza completa

Pubblicato il 24/11/2016

N. 11779/2016 REG.PROV.COLL.

N. 05821/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5821 del 2016, proposto da: Soc. Gas Tecnici Foligno Srl, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avv. ti ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo Studio Legale Rinaldi e Associati in Roma, largo di ((omissis)), 11;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente p. t., rappresentata e difesa dall’avv. ((omissis)) con cui è domiciliata elettivamente in Roma, v. ((omissis)), n. 27;
Soc. Consip Spa, in persona del legale rappresentante p. t., non costituita;

per l'annullamento

-del bando di gara semplificato, del capitolato tecnico e de…

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