Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10529 del 19 luglio 1990

ECLI:IT:CASS:1990:10529PEN

Massima

Massima ufficiale
I principi generali, contenuti nell'art. 27 comma primo c. p.m.p. e nell'art. 8 comma terzo legge 15 dicembre 1972, n. 772, secondo cui la pena inflitta per il reato di rifiuto del servizio militare non armato o del servizio sostitutivo civile dev`essere espiata nella forma della reclusione militare e solo in esito a tale espiazione l'obiettore di coscienza puo` essere posto in congedo, non sono ostativi della concessione della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, ove di tale concessione ricorrano i presupposti previsti dal codice penale. spettera` al condannato valutare in concreto il proprio interesse al beneficio di cui agli artt. 163 e 164 c. p. ed alla amministrazione cercare di armonizzare le disposizioni di cui alla legge 772/72 con i principi generali e le disposizioni del codice penale.

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