Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 1937 del 2013

ECLI:IT:TARLE:2013:1937SENT

Massima

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La massima giuridica che si può estrarre dalla sentenza è la seguente: La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) non costituisce un provvedimento tacito formatosi per il decorso del termine, essendo invece una mera dichiarazione del privato rivolta all'amministrazione competente. Pertanto, il terzo controinteressato non può impugnare direttamente la SCIA, ma ha l'onere di impugnare l'inerzia dell'amministrazione, la quale, omettendo di esercitare i propri poteri inibitori, ha determinato la formazione di un provvedimento tacito di diniego di adozione di tali provvedimenti inibitori. In tal caso, il terzo può esperire l'azione prevista dall'art. 31 del Codice del processo amministrativo per i casi di silenzio della P.A., senza che possano residuare ulteriori strumenti di tutela. L'azione può avere ad oggetto, più che il silenzio, direttamente l'accertamento dei presupposti di legge per l'esercizio dell'attività oggetto della segnalazione, con i conseguenti effetti conformativi in ordine ai provvedimenti spettanti all'autorità amministrativa. L'amministrazione competente ha il solo potere di inibire l'inizio o vietare la prosecuzione dell'attività dichiarata in caso di accertata carenza dei requisiti, dei presupposti o delle condizioni legislativamente stabiliti, spettando al privato controinteressato la sola facoltà di sollecitare le verifiche ritenute necessarie e, in caso di inerzia, esperire l'azione di cui all'art. 31 del d.lgs. 104/2010 avverso il silenzio. Pertanto, il ricorso avverso la SCIA, atto privato, deve essere dichiarato inammissibile. Inoltre, la mancata comunicazione del preavviso di diniego non è causa di annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Infine, il rilascio di un nuovo certificato di agibilità, pur necessario, non è ostativo alla revoca dell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente, essendo questa pienamente giustificata dal venire meno dei gravi pericoli che minacciavano l'incolumità pubblica, indipendentemente dal ripristino totale e risolutivo dello stato originario del fabbricato.

Sentenza completa

N. 00421/2012
REG.RIC.

N. 01937/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00421/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 421 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
((omissis)), rappresentata e difesa dall’avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via ((omissis)), 35;

contro

Comune di Lecce, rappresentato e difeso dall’avv. ((omissis)), con domicilio eletto in Lecce, presso il Municipio;

nei confronti di

((omissis)) e Solisonda Srl, rappresentate e difese dall’avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Mannarino, 11/A;
Condominio Quadrifoglio, rappresentato e difeso dagli avv. ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso …

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