Cassazione penale Sez. V sentenza n. 11744 del 1 dicembre 1988
ECLI:IT:CASS:1988:11744PEN
Massima
Massima ufficiale
La notizia dell'impedimento dell'imputato a comparire nel giudizio di opposizione a decreto penale, per legittimare il rinvio del dibattimento, deve essere formulata in modo tale che gli elementi portati a conoscenza del pretore siano idonei a porlo in grado di valutare la congrua gravità dell'impedimento addotto, sia pure con riserva di prova successiva.
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