Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4458 del 14 maggio 1987

ECLI:IT:CASS:1987:4458CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di appalto di opere pubbliche, la regola - ricavata dall'art. 4 d.p.r. 16 luglio 1962 n. 1063 (capitolato generale d`appalto per le opere di competenza del ministero dei ll. pp.), il quale parzialmente rinvia all'art.   114 del r.d. 23 maggio 1924 n. 827 (regolamento di esecuzione della legge sulla contabilita` di stato) - in base alla quale l'aggiudicatario di un appalto puo` recedere dal contratto quando siano decorsi novanta giorni dall'aggiudicazione senza che l'amministrazione abbia provveduto a stipulare il contratto e ad emanare il decreto di approvazione vincolante anche per l'amministrazione, non puo` applicarsi qualora il vano decorso nel termine sia dipeso da fatto dello stesso aggiudicatario, senza che sia rilevante che l'amministrazione non abbia provveduto all'indizione di nuovo incanto, come e` sua facolta` a norma dell'art. 4 citato (che richiama l'art. 332 della legge 20 marzo 1865 n. 2218 all. f).   da vedere: [s83\05751] [s82\00300]

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