Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 3089 del 2011

ECLI:IT:TARNA:2011:3089SENT

Massima

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Il potere ministeriale di annullamento d'ufficio del nulla osta paesaggistico, pur potendo riguardare tutti i vizi di legittimità, non si estende a una sovrapposizione o sostituzione di una propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell'autorizzazione. L'autorità ministeriale, nell'esercizio del potere di annullamento, esercita un potere di riesame estrinseco, con riferimento all'assenza di vizi di legittimità comprendenti quello di eccesso di potere nelle diverse figure sintomatiche, ma non può rinnovare il giudizio tecnico-discrezionale sulla compatibilità paesaggistico-ambientale dell'intervento, che appartiene in via esclusiva all'autorità preposta alla tutela del vincolo. Pertanto, il provvedimento del nulla osta paesaggistico, rilasciato dall'ente territorialmente competente, può essere legittimamente annullato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, purché l'atto di annullamento sia dotato di una motivazione adeguata e specifica riguardo ai vizi del nulla osta. In particolare, l'autorità che esamina una domanda di autorizzazione paesistica deve manifestare la piena consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla realizzazione delle opere nonché della visibilità dell'intervento progettato nel più vasto contesto ambientale e non può fondarsi su affermazioni apodittiche, da cui non si evincano le specifiche caratteristiche dei luoghi e del progetto; deve inoltre verificare se la realizzazione del progetto comporti una compromissione dell'area protetta, accertando in concreto la compatibilità dell'intervento col mantenimento e l'integrità dei valori dei luoghi. La sanatoria in via postuma a fini ambientali è consentita soltanto nei ristretti limiti di cui all'art. 167 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e presuppone l'acquisizione del previo e vincolante parere della Soprintendenza, secondo lo speciale procedimento contemplato dal comma 5 del medesimo disposto normativo. Il termine di sessanta giorni per l'annullamento in sede statale del nulla osta paesaggistico, ancorché perentorio, attiene al solo esercizio del potere di annullamento dell'autorizzazione rilasciata dal Comune, sia perché è estranea alla previsione normativa l'ulteriore fase della comunicazione o notificazione, sia perché l'atto di annullamento non può essere considerato di natura recettizia.

Sentenza completa

N. 01646/2010
REG.RIC.

N. 03089/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01646/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1646 del 2010, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dagli avv. ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso il medesimo in Napoli, Riviera di Chiaia, n. 207;

contro

Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali - Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Napoli e Provincia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura .Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria per legge in Napoli, via Diaz, n. 11;
Comune di ((omissis)) (n.c.).

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia

del decreto del 09/12/2009 della Soprin…

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