Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1701 del 13 marzo 1986

ECLI:IT:CASS:1986:1701CIV

Massima

Massima ufficiale
Il diritto di sciopero, attribuito dall`art. 40 cost. direttamente ai lavoratori, comporta - trattandosi di un mezzo di autotutela specificamente ordinato a condizionare le determinazioni del datore di lavoro attraverso la provocazione di una diminuzione dei suoi profitti - la legittimita` della produzione di un danno a carico del medesimo, ma non esclude che quest`ultimo possa avvalersi di ogni mezzo legale che - senza impedirne l`esercizio -ne eviti o ne attenui gli effetti negativi. E` pertanto legittimo il ricorso del datore di lavoro all`impiego di personale non scioperante (ovvero esterno all`azienda) per sopperire alla mancata prestazione lavorativa del personale in sciopero, salvo che sia attuato con mezzi lesivi dell`altrui liberta`. (Nella specie il giudice del merito aveva ritenuto antisindacale ex art. 28 stat. lavoratori il comportamento del datore di lavoro che aveva reagito allo sciopero proclamato dalle associazioni sindacali nazionali richiedendo la prestazione di lavoro straordinario al personale non aderente allo sciopero; la s.c. - nel cassare tale pronuncia - ha enunciato il suddetto principio di diritto).   da vedere: [s85\05378] [s84\00046]

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