Cassazione penale Sez. I sentenza n. 659 del 27 maggio 1982

ECLI:IT:CASS:1982:659PEN

Massima

Massima ufficiale
L'ordinanza sulla libertà provvisoria è un provvedimento ordinatorio e non decisorio. Pertanto, non è suscettibile di passare in cosa giudicata, con la conseguenza di rendere immutabile la relativa situazione sostanziale (e cioè lo stato di libertà provvisoria), la quale resta, quindi, condizionata dallo sviluppo, sul piano materiale e formale, della imputazione nel corso del processo. Tuttavia, come titolo di legittimazione della liberazione o meno dell'imputato, detta ordinanza è soggetta ad impugnazione (. 281 cod. proc. pen.); ne deriva che l'inutile spirare del termine per la sua proposizione la rende inattaccabile sotto lo aspetto formale, stante la preclusione del riesame della sua legittimità determinata dalla decadenza degli interessati dal diritto di impugnazione.

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