Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1587 del 20 dicembre 1983
ECLI:IT:CASS:1983:1587PEN
Massima
Massima ufficiale
I criteri di valutazione, specificamente indicati dall'art. 1, terzo comma, legge 22 maggio 1975 n. 152 (disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), cui il giudice deve attenersi obbligatoriamente nell'esercizio del potere, discrezionale ma previsto in termini di doverosità, riconosciutogli nel decidere circa la concessione o il diniego della libertà provvisoria nei casi in cui è consentita dalla legge si sostanziano in quello della insussistenza di esigenze cautelari di natura processuale, finalizzato alla prevenzione di eventuali inquinamenti della prova e all'assicurazione della presenza dell'imputato nel corso del procedimento penale, nonché in quello della pericolosità dell'imputato, desunta dalla sua personalità e dalla gravità del fatto, in rapporto alle esigenze di tutela della collettività. Gli indicati criteri devono pertanto costituire il passaggio obbligato attraverso cui deve esprimersi il potere discrezionale del giudice. In ordine alla motivazione dei provvedimenti concernenti la libertà provvisoria si impone invece una distinzione al fine di valutare la sufficienza o meno del soddisfacimento dell'obbligo della motivazione. Mentre, infatti, in caso di concessione della libertà provvisoria il giudice è tenuto ad espressa motivazione circa l'effettivo venir meno sia delle esigenze cautelari del primo tipo, sia di quelle del secondo tipo, nel caso di diniego la motivazione può basarsi anche sulla persistenza delle sole ragioni del primo ovvero soltanto del secondo tipo. (Fattispecie in cui l'imputato ricorrente aveva dedotto la illegittimità dell'ordinanza di diniego del beneficio per difetto di motivazione perché basato soltanto sulla sussistenza delle esigenze cautelari del secondo tipo e non anche sulla persistenza di quelle di natura processuale).
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