Cassazione civile Sez. Trib. sentenza n. 10810 del 24 luglio 2002

ECLI:IT:CASS:2002:10810CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di imposte sui redditi, l' art. 55 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (applicabile "ratione temporis"), ove contempla l'irrogabilità, assieme all'accertamento in rettifica, delle pene pecuniarie per infrazioni inerenti alla dichiarazione annuale, assoggetta il corrispondente potere -dovere dell'ufficio allo stesso termine di decadenza stabilito dal precedente art. 43 del d.P.R. medesimo (31 dicembre del quinto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione), e, quindi, ponendo una disciplina autonoma ed esaustiva in ordine al termine entro il quale quelle pene sono applicabili, le sottraeva alla prescrizione prevista, con riferimento in genere alle violazioni finanziarie, dall'art. 17 della legge 7 febbraio 1929, n. 4.

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