Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4888 del 1 febbraio 2017

ECLI:IT:CASS:2017:4888PEN

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: Nel giudizio di rinvio dopo l'annullamento, il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, ma è vincolato a uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa. Pertanto, il giudice di rinvio è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali ovvero al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione, o ancora all'esame, non effettuato, di specifiche istanze difensive incidenti sul giudizio conclusivo, con l'unico limite di non ripetere i vizi della motivazione rilevati nella sentenza annullata. Inoltre, il vizio di difetto di correlazione tra contestazione e fatto ritenuto in sentenza si verifica solo quando nei fatti - rispettivamente descritti e ritenuti - non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, non in rapporto di continenza, bensì di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, in modo che possa derivarne incertezza sull'oggetto della imputazione, con conseguente reale pregiudizio dei diritti della difesa. Tale vizio non sussiste se l'imputato, attraverso l'iter del processo e nell'ambito di una piena e completa contrapposizione processuale, sia comunque venuto in concreto a trovarsi in condizione di difendersi in ordine all'oggetto della contestazione. Infine, la valutazione del giudice del merito in relazione al danno non patrimoniale, pur non potendo essere analitica, ma rimessa in via equitativa al suo prudente apprezzamento, costituendo valutazione di fatto, non è sindacabile in sede di legittimità se contiene l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico adottato e non difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIOTTO ((omissis)) - Presidente

Dott. DI TOMASSI ((omissis)) - Consigliere

Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere

Dott. MANCUSO ((omissis)) - Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 28/10/2014 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ((omissis));
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. ((omissis)), che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) quanto alla condanna alle spese sostenute dalla…

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