Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 342 del 5 marzo 1998

ECLI:IT:CASS:1998:342PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di procedimento di prevenzione, poiché vale il principio dell'attualità della pericolosità del proposto, non è precluso al giudice di appello di esaminare di ufficio se siano sopravvenuti alla decisione di primo grado elementi che inducano tanto a ritenere una attenuazione della pericolosità quanto un suo aggravamento. Infatti nel giudizio di appello nel procedimento di prevenzione vale il principio dell'effetto limitatamente devolutivo del gravame, sancito in via generale dall'art. 597 cod. proc. pen., per il quale al giudice di appello è attribuita la facoltà di prendere in considerazione anche elementi, rilevabili di ufficio, su cui non si sia concentrata l'attenzione del primo giudice.

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