ECLI:IT:CDS:1997:586SENT
Conferma TAR Piemonte, sez. II, 10 marzo 1994 n. 189
Omissis.
Nel merito la ricorrente ripropone, con soltanto alcuni dei motivi di primo grado, la controversia di fondo, ossia, nel suo nucleo, la tesi che il Comune, avendo approvato il progetto generale dell'opera stradale nel 1989, doveva in quella sede apporre i termini per l'esecuzione dei lavori e per l'attuazione delle espropriazioni, dato che da quell'approvazione discendeva per legge l'implicita dichiarazione della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere progettate.
Il non averlo fatto implicherebbe, a catena, l'illegittimità di tutti gli atti successivi della serie, dagli atti di Giunta di riapprovazione con l'apposizione di quei termini di un progetto stralcio più ridotto, agli atti comunali volti ad eseguire l'occupazione.
Il fatto è che - anche ad ammettere l'illegittimità dell'atto di iniziale approvazione del progetto - tale …
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