Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6178 del 22 marzo 2005

ECLI:IT:CASS:2005:6178CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di esecuzione nell'appalto di opere pubbliche, l' art. 10 ottavo comma, del d.P.R. n. 1063 del 1962 (contenente il Capitolato generale per le OO.PP.), riguardante la mancata consegna dei lavori "per fatto dell'Amministrazione", non opera alcuna distinzione circa le cause della mancata consegna e, nella sua formulazione, muove dal presupposto che si tratti di fatti soggettivamente imputabili alla P.A. e che sussista, quindi, una responsabilità della stessa nel ritardo della consegna. Pertanto, ove la sospensione della consegna non dipenda da forza maggiore, essa è imputabile alla stazione appaltante (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha respinto l'impugnazione della sentenza di merito in base al motivo di ricorso secondo il quale la mancata consegna "per fatto dell'Amministrazione presuppone sempre il fatto incolpevole della stessa e la sussistenza della volontà di quest'ultima di portare a conclusione l'appalto).

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