Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1755 del 9 giugno 1999

ECLI:IT:CASS:1999:1755PEN

Massima

Massima ufficiale
La depenalizzazione introdotta con l'art.2 della legge 28 dicembre 1993, n. 562 non si estende ai reati finanziari che nelle ipotesi aggravate siano punibili con pena detentiva, congiunta o alternativa a pena pecuniaria, attesoche` il principio di ordine generale sancito dall'art. 32, comma 2, della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo il quale la depenalizzazione non opera nei confronti delle violazioni che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, congiunta o alternativa a quella pecuniaria, deve ritenersi applicabile anche alle violazioni previste da leggi in materia finanziaria. conforme: Sen 17/07/95 7930 sez U Pen

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