Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 22049 del 7 giugno 2012

ECLI:IT:CASS:2012:22049PEN

Massima

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Il giudice di rinvio, a seguito di annullamento con rinvio per difetto di motivazione, è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di Cassazione, ma resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata. Ciò in quanto spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova, senza che egli possa essere condizionato da valutazioni in fatto eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, essendo diversi i piani su cui operano le rispettive valutazioni e non essendo compito della Corte di Cassazione di sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti. Pertanto, il giudice del rinvio, nel rispettare tali principi, può procedere ad una rinnovata valutazione del compendio probatorio, soffermandosi non solo sulla ritenuta attendibilità della persona offesa, ma anche sugli elementi di riscontro, affrontando anche i punti controversi sottolineati dalla sentenza di annullamento, al fine di fornire una motivazione esaustiva e convincente, priva di carenze logiche. Le doglianze del ricorrente, volte a contestare la valutazione delle prove dichiarative, sono inaccoglibili in sede di legittimità, non potendo la Corte di Cassazione rinnovare la valutazione delle prove, a fronte di una motivazione non illogica, in particolare in caso di "doppia pronuncia conforme" in primo e in secondo grado, salvo il caso in cui il giudice di appello, al fine di rispondere alle censure contenute nell'atto di impugnazione, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice, situazione che deve escludersi nel caso di specie.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO ((omissis)) del 10/05/2 -

Dott. FOTI ((omissis)) SENTE -

Dott. MASSAFRA ((omissis)) N. -

Dott. PICCIALLI Patrizia rel. Consigliere REGISTRO GENER -

Dott. VITELLI CASELLA ((omissis)) N. 45935/2 -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 770/2009 CORTE APPELLO di PERUGIA, del 08/03/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

udito il P.G. in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore avv…

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