ECLI:IT:CDS:1997:28SENT
Conferma TAR Veneto, sez. II, 4 luglio 1988 n. 808
DIRITTO - L'appello principale, proposto dal comune, è infondato.
L'Assessore all'urbanistica ha "annullato" la concessione edilizia rilasciata all'appellato C.R., rilevando che, successivamente al rilascio di tale concessione, lo stesso R. avrebbe effettuato lavori e svolto attività - di escavazione a fini di commercio di materiale litoide - in contrasto con le prescrizioni contenute nella concessione stessa. Siffatta motivazione è stata giustamente ritenuta, nella sentenza appellata, inidonea a sorreggere il disposto annullamento in quanto relativa non a vizi di legittimità del provvedimento annullato, bensì a fatti sopravvenuti che non possono avere, in base ai principi generali, alcuna influenza sulla legittimità dell'atto.
Al riguardo, è inconferente la censura, posta a fondamento dell'unico motivo dell'appello, secondo cui il TAR avrebbe errato nell'interpretare …
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