Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4133 del 21 marzo 1990

ECLI:IT:CASS:1990:4133PEN

Massima

Massima ufficiale
I decreti ministeriali che vietano l'impiego di additivi chimici nella preparazione di determinati alimenti integrano il precetto penale risultante dal combinato disposto degli artt. 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sicche` l'ignoranza di tali decreti, risolvendosi in un errore sulla legge penale, rientra nella previsione dell'art. 5 c. p., secondo cui nessuno puo` invocare, a propria discolpa, l'ignoranza di tale legge. Ne` sussiste l'ignoranza inevitabile, di cui alla sentenza della corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364, ma ricorre una riprovevole ed inescusabile ignoranza della norma, nel caso di imputato titolare di una impresa nel settore della panificazione, in quanto lo stesso non puo` trascurare l'elementare diligenza di informarsi sulla normativa che regola l'impiego di additivi chimici nella preparazione del pane.   conforme: Sen 16/06/1988 6968 sez 3 Pen

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