Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4687 del 21 maggio 1983
ECLI:IT:CASS:1983:4687PEN
Massima
Massima ufficiale
La grossolanità del falso nummario può avere rilevanza, come inidoneità dell'azione, unicamente nel caso in cui sia così evidente da escludere la possibilità e non soltanto la probabilità dell'inganno, essendo il falso riconoscibile "prima facie" da qualsiasi persona di comune discernimento.
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