Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 47070 del 9 novembre 2016

ECLI:IT:CASS:2016:47070PEN

Massima

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La sussistenza del reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 74, comma 6, del D.P.R. n. 309 del 1990, può essere desunta da una pluralità di elementi probatori, anche di natura indiziaria, quali la continuità e sistematicità dello spaccio, la predisposizione di una struttura operativa stabile, la ripartizione dei ruoli tra gli associati, la consapevolezza e volontà di ciascuno di aderire al vincolo associativo per il perseguimento di un comune programma criminoso, la commissione di reati rientranti nel programma associativo e le loro specifiche modalità esecutive, nonché la disponibilità di mezzi e risorse funzionali alla realizzazione dell'attività illecita, anche se non necessariamente connotati da una complessa articolazione organizzativa. La prova del vincolo associativo può essere data anche attraverso il riscontro di "facta concludentia", come i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, senza che sia richiesto un patto espresso tra gli associati. Ai fini della configurabilità del reato associativo non è necessaria l'esistenza di una struttura gerarchica con specifici ruoli direttivi, essendo sufficiente anche un'elementare predisposizione di mezzi, pur occasionalmente forniti da taluno degli associati o compartecipi, sempre che gli stessi siano in concreto idonei a realizzare in modo permanente il programma delinquenziale oggetto del vincolo associativo. La costituzione e la partecipazione all'associazione non è esclusa per il fatto che la stessa sia imperniata per lo più intorno a componenti della stessa famiglia, né da eventuali conflitti di interesse tra i soci in ordine ai singoli atti di cessione. Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHI Luisa - Presidente

Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere

Dott. BELLINI Ugo - Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 3579/2015 CORTE APPELLO di PALERMO, del 20/11/2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UD…

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