Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1630 del 13 marzo 1982

ECLI:IT:CASS:1982:1630CIV

Massima

Massima ufficiale
A seguito dell'entrata in vigore, nelle more del giudizio di cassazione, della legge 23 aprile 1981 n. 154 (in tema di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale e comunale), applicabile anche ai giudizi in corso, l'esistenza di una lite pendente - ravvisabile peraltro solo nei confronti di chi sia parte in un procedimento civile o amministrativo con la regione, con la provincia o con il comune e non anche nei confronti di chi, potenzialmente, potrebbe essere parte di una tale controversia - non è più compresa fra le cause di ineleggibilità a norma dell'art. 15 D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, ma rientra fra le cause di incompatibilità, la quale, peraltro, può sempre essere eliminata, salva la possibilità dell'azione popolare, con la speciale procedura prevista dall'art. 7 commi terzo e seguenti legge n. 154 del 1981.

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