Cassazione penale Sez. I sentenza n. 333 del 30 marzo 1983
ECLI:IT:CASS:1983:333PEN
Massima
Massima ufficiale
Successivamente all'ordinanza di rinvio a giudizio non è consentito, al giudice competente a decidere sull'istanza di libertà provvisoria, di rivalutare nel merito il materiale probatorio considerato nel provvedimento del giudice istruttore, di attribuire al fatto contestato una diversa qualificazione giuridica o di escludere la sussistenza di una aggravante, essendo le contestazioni contenute nell'ordinanza di rinvio a giudizio a questa indissolubilmente legate fino alla pronuncia del giudice del dibattimento. (Nella specie, l'istanza di libertà provvisoria, in procedimento di competenza della corte di assise, era stata ritualmente esaminata dalla sezione istruttoria).
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