Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5525 del 16 dicembre 1997

ECLI:IT:CASS:1997:5525PEN

Massima

Massima ufficiale
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione e` ammesso soltanto per violazione di legge in forza della generale disposizione dell'art. 4 comma decimo, della legge n. 1423 del 1956, applicabile anche nei casi di pericolosita` qualificata di cui alla legge n. 575 del 1965. Ne consegue che zio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realta` inesistente, traducendosi percio` in violazione di legge per mancata o, dell'obbligo, sancito dal commae di merit nono del citato art. 4, di provvedere con decreto motivato.

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