Cassazione penale Sez. III sentenza n. 16464 del 19 aprile 2024

ECLI:IT:CASS:2024:16464PEN

Massima

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Il provvedimento di revoca di una misura cautelare personale, disposto per errore materiale di calcolo dei termini di durata della misura stessa, può essere legittimamente revocato dal giudice che lo ha emesso, anche su richiesta del pubblico ministero, senza che ciò richieda necessariamente l'instaurazione di un giudizio di impugnazione, purché non sia intervenuto il giudicato cautelare. Infatti, in assenza di preclusioni derivanti dal giudicato cautelare, il giudice conserva il potere di riesaminare la propria precedente decisione e di ripristinare la misura cautelare originariamente disposta, senza dover procedere a una nuova valutazione delle esigenze cautelari, in quanto il provvedimento di ripristino si limita a dare nuova attuazione a quello originario. Tale facoltà del giudice di revocare il provvedimento di revoca della misura cautelare, emesso per mero errore materiale, si giustifica al fine di evitare incoerenze del sistema, che altrimenti imporrebbe di impugnare il provvedimento di scarcerazione per errore di calcolo dei termini, mentre consentirebbe il ripristino immediato della misura cautelare caducata per vizi meramente formali.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta da

Dott. ACETO Aldo - Presidente

Dott. CORBO Antonio - Relatore

Dott. GALANTI Alberto - Consigliere

Dott. MACRI' Ubalda - Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona
nel procedimento nei confronti di
Le.Ma., nato in T il (Omissis)
avverso l'ordinanza del 17/11/2023 del Tribunale per i Minorenni di Ancona
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere ((omissis));
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ((omissis)), che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 17 novemb…

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