Cassazione penale Sez. I sentenza n. 62 del 27 febbraio 1981
ECLI:IT:CASS:1981:62PEN
Massima
Massima ufficiale
La motivazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale deve contemperare l'esigenza di consentire il controllo della legittimità formale del provvedimento è la necessità di salvaguardare il segreto istruttorio richiamato dall'art 264, secondo comma, cod proc pen. pertanto, l'obbligo della motivazione, per quanto concerne la esistenza dei sufficienti indizi di colpevolezza, deve ritenersi adempiuto con la indicazione degli elementi di accusa, anche senza specificazione della fonte che può essere taciuta perfino in sede di interrogatorio qualora possa derivarne pregiudizio all'istruzione.
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