Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9831 del 3 ottobre 1998

ECLI:IT:CASS:1998:9831CIV

Massima

Massima ufficiale
Nell'ipotesi di licenziamento per superamento del periodo di comporto da parte del lavoratore ammalato, difettando i criteri dell'urgenza che si impongono nella ricorrenza della giusta causa, la valutazione del tempo decorso fra la data di detto superamento e quella del licenziamento, al fine di stabilire se la durata di esso sia tale da risultare oggettivamente incompatibile con la volonta` di porre fine al rapporto, va condotta con criteri di minor rigore, apprezzando l'intero contesto delle circostanze all'uopo significative, in modo tale che risultino contemperate le esigenze del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale e quella del datore di lavoro di accertare e valutare la gravita` di tale comportamento, soprattutto con riferimento alla sua compatibilita` o meno con la continuazione del rapporto. conforme: Sen 03/10/1989 3969 sez 3 Civ

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